Cassation court dismisses appeal against suspended sentence due to statute of limitations barring prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision granting a suspended sentence for drunk driving. The appellant argued procedural flaws regarding the notification of court documents, but the court found the appeal inadmissible because the maximum prescription period for the offense had already expired. Consequently, the crime was deemed extinguished, rendering any discussion of procedural nullities irrelevant and necessitating a dismissal without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; When a cause of extinction of the crime, such as prescription, has already occurred, the existence of procedural nullities is irrelevant, and the court must declare the crime extinguished without remitting the case to the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMELLA RUBEN nato a LODI il 22/09/1973 avverso la sentenza del 11/11/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ruben Tomella ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia 1'11 novembre 2014, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Cremona il 6 dicembre 2013 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 16 luglio 2010, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con conferma quanto al resto.
2. Il ricorrente si affida a due motivi con cui lamenta violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo denuncia carenza o mera apparenza della motivazione per non essersi il giudice di appello pronunziato in maniera esauriente sul tema, che era stato posto con l'appello, della notifica in una sola copia, anziché due copie, del decreto di giudizio immediato al Difensore, anche domiciliatario dell'imputato; inoltre, la Corte di merito non affronterebbe il tema della legittimità della notifica a mezzo fax. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge (artt. 456 e 178 cod. proc. pen.), poiché dalla mancata notifica di due atti ben distinti (decreto di citazione a giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto di condanna all'imputato ed avviso della data fissata per il giudizio al Difensore) discenderebbe nullità ex art. 178 c.p.p., essendo "insufficiente la sola comunicazione a mezzo fax del decreto inviata al legale, anche qualora domiciliatario" (così alla p. 5 del ricorso), anche tenuto conto che la notifica a Mezzo fax sarebbe possibile soltanto per il Difensore, non già per l'imputato Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, .in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza., come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigl r ensore Il Presidente Danie Cenci Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Sonatella Ferr ti. ...e DEPOSITATA 42