Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13756/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to specific lack of grounds and absence of fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13756/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Giovanni Mele's appeal inadmissible for lacking specific grounds and without fault in its determination. Mele argued that the lower court failed to recognize mitigating circumstances and misinterpreted medical reports regarding blood tests. The court rejected these claims, noting the lower court explicitly addressed the medical evidence and denied mitigation based on a lack of positive elements and the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 546, comma 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and the court finds no fault in the determination of inadmissibility, resulting in the dismissal of the request and the award of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds absence of fault criminal procedure code dismissal of appeal guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Il Consigli re estensore k__ Il Presidente Dani te Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 186 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 187 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013
217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004
256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi,Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GIOVANNI nato a COSENZA il 27/07/1963 avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovanni Mele ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello. di Roma N 5 giugno 2019 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Velletri il 19 giugno 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione degli artt. 186 e 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere cioè guidato in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, fatto commesso il 17 giugno 2015, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta validità del referto medico del 19 giugno 2015: infatti i prelievi sarebbero stati due, uno effettuato il 17 ed un altro il 19 giugno 2015, e non già uno solo. 2.2. Tramite l'ulteriore motivo censura promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 3.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la sentenza impugnata, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, alla penultima pagina parla di due prelievi. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello (v. ultima pagina) basa - non illogicamente né illegittimamente - il diniego del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche sull'assenza di elementi positivi da valutare e sui precedenti penali dell'imputato, limitandosi il ricorrente ad invocare un trattamento sanzionatorio più favorevole. 4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi,Rv. 228349).5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigli re estensore k__ Il Presidente Dani te Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Donatella Ferranti