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Ordinanza — n. 13753/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural objections in the appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible because the appellant failed to raise specific procedural objections during the appeal stage. The court found the first ground regarding witness credibility lacked merit due to the presence of a double confirmation, while the second ground was untimely as it was not previously deduced. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds were not previously deduced in the appeal act, and no fault exists in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility procedural defect failure to deduce cassation appeal court costs timeliness objection double confirmation furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Il Consiglier stensore Il Presidente Dani eC n i Francesco Maria Ciannpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013
217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004
256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla Condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI LUCIANA nato a BIELLA il 08/12/1970 avverso la sentenza del 13/12/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luciana Bresciani ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello ,di Torino il 13 dicembre 2017 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Alba il 2 maggio 2012, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso il 10 aprile 2010, in conseguenza condannandola alla pena stimata di giustizia.

2. La ricorrente s'i affida a due motivi, con cui lamenta difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura la logicità della decisione fondata sul riconoscimento fotografico dell'imputata da parte della vittima. 2.2. Con il secondo motivo denunzia il diniego da parte del G.i.p., per ritenuta tardività, della richiesta di incidente probatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto incentrato su di un preteso difetto motivazionale quanto all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, pur in presenza di una "doppia conforme", senza nemmeno che si denunzi travisamento delle risultanze istruttorie. 3.2. In relazione al secondo motivo, si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello. 4.La situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla Condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consiglier stensore Il Presidente Dani eC n i Francesco Maria Ciannpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del President