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Ordinanza — n. 13633/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13633/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13633/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APARICIO HIDALGO LUIS MARTIN nato il 24/05/1981 avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOatoayyiso-erttg'parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39957/21 Aparicio E IN DIRITTO che Luis Martin Aparicio Hidalgo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13633/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39957/21 Aparicio E IN DIRITTO che Luis Martin Aparicio Hidalgo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti messa in libertà provvisoria abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Luis Martin Aparicio Hidalgo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 385 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APARICIO HIDALGO LUIS MARTIN nato il 24/05/1981 avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOatoayyiso-erttg'parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39957/21 Aparicio

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Luis Martin Aparicio Hidalgo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il PresMente aria Sijvi \Giorgi Pierluigi li Stefano DEPOSI TATA