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Ordinanza — n. 13632/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13632/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSETTA ALESSANDRO nato a ROMA il 22/08/1981 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di ROMA Cclatose-ertlépar udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39948/21 Cassetta E IN DIRITTO che Alessandro Cassetta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13632/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39948/21 Cassetta E IN DIRITTO che Alessandro Cassetta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore

Parole chiave

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esame di cassazione licenziamento del pubblico dipendente azione di contestazione desistenza dall'azione impugnabilità della decisione di rinvio abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Alessandro Cassetta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in relazione al reato di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSETTA ALESSANDRO nato a ROMA il 22/08/1981 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di ROMA Cclatose-ertlépar udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39948/21 Cassetta

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Alessandro Cassetta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore