Ordinanza — n. 13632/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSETTA ALESSANDRO nato a ROMA il 22/08/1981 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di ROMA Cclatose-ertlépar udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39948/21 Cassetta E IN DIRITTO che Alessandro Cassetta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13632/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39948/21 Cassetta E IN DIRITTO che Alessandro Cassetta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSETTA ALESSANDRO nato a ROMA il 22/08/1981 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di ROMA Cclatose-ertlépar udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39948/21 Cassetta
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Alessandro Cassetta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore