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Ordinanza — n. 13628/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13628/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBITO ANGELO nato a TARANTO il 27/05/2002 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di TARANTO Glato_attisra-a+ft-I5a udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39890/21 Sambito E IN DIRITTO che Angelo Sambito ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di resistenza e oltraggio nei confronti di pubblici ufficiali gli ha applicato su richiesta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13628/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39890/21 Sambito E IN DIRITTO che Angelo Sambito ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di resistenza e oltraggio nei confronti di pubblici ufficiali gli ha applicato su richiesta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione oltraggio alla corte rinuncia al dibattimento orale domanda di rigetto dell'opposizione opposizione al divorzio azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Angelo Sambito ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBITO ANGELO nato a TARANTO il 27/05/2002 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di TARANTO Glato_attisra-a+ft-I5a udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39890/21 Sambito

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Angelo Sambito ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di resistenza e oltraggio nei confronti di pubblici ufficiali gli ha applicato su richiesta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Pierlu\gi Di Stefano Q-Lek) , DEPOSITATA IN CANCELLERIA A y 20