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Ordinanza — n. 13624/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13624/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13624/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBARBATI MAURIZIO nato a CORRIDONIA il 03/04/1968 avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39798/21 SBARBATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato disconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il P idente Maria Silvia Giorgi Pierlq i Stefano DEPOSTAA i IN CANCEI. ISA

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13624/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39798/21 SBARBATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato disconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il P idente Maria Silvia Giorgi Pierlq i Stefano DEPOSTAA i IN CANCEI. ISA

Parole chiave

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alibi permesso di promuovere un procedimento penale responsabilità penale testimone a carico difetto di motivazione colpa del patrocinatore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBARBATI MAURIZIO nato a CORRIDONIA il 03/04/1968 avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39798/21 SBARBATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato disconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il P idente Maria Silvia Giorgi Pierlq i Stefano DEPOSTAA i IN CANCEI. ISA