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Ordinanza — n. 13621/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise subjective element and lack of specificity on sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13621/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Iervolino Nicola inadmissible. The first grievance regarding the subjective element of the crime was not previously raised as an appeal reason, violating procedural requirements. The second grievance concerning the sentence's severity was deemed non-specific and merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 4 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a substantive ground was not raised in the appeal act, and a grievance regarding the sentence is inadmissible if it lacks specificity and merely repeats arguments already examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective element omission sentence specificity requirement procedural default penalty Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali capacità di stare in giudizio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 606 comma 4 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO NICOLA nato a TORINO il 29/08/1977 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39791/21 IERVOLINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che in relazione alla prima doglianza, relativa all'elemento soggettivo del reato, essa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;

Ritenuto altresì che il motivo di ricorso riguardante l'entità della pena è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il PresidEnte Mar