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Ordinanza — n. 13618/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13618/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13618/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC ALICE nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 22/02/1995 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39783/21 SALKANOVIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso relativo al negato riconoscimento del vincolo continuativo con la condanna riportata per analogo reato è riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da fratture logiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13618/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39783/21 SALKANOVIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso relativo al negato riconoscimento del vincolo continuativo con la condanna riportata per analogo reato è riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da fratture logiche;

Parole chiave

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accertamento inesatto dei fatti falsa dichiarazione della parte gravi addebiti penali corresponsabilità della vittima verdetto di colpevolezza accuse di abuso
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC ALICE nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 22/02/1995 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39783/21 SALKANOVIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso relativo al negato riconoscimento del vincolo continuativo con la condanna riportata per analogo reato è riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da fratture logiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorai Pierluigi Di Stefano DEPOSì TATA IN C A