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Ordinanza — n. 13612/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13612/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13612/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINI MIRKO nato a ROMA il 11/07/1991 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39646/21 MIGLIORINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il PresIdente Maria Silvia Giorgi Pierluigi t\i Stefano úte£9-- OS1TATA

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13612/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39646/21 MIGLIORINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il PresIdente Maria Silvia Giorgi Pierluigi t\i Stefano úte£9-- OS1TATA

Parole chiave

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principio della lex mitior revisione di una decisione asserzione difendibile rigetto provvisorio dell'opposizione declinatoria di competenza decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINI MIRKO nato a ROMA il 11/07/1991 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39646/21 MIGLIORINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il PresIdente Maria Silvia Giorgi Pierluigi t\i Stefano úte£9-- OS1TATA