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Ordinanza — n. 13610/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13610/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13610/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSA ALESSANDRO nato a ROMA il 20/02/1984 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39626/21 AVERSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, nonché dalle certificazioni mediche in atti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13610/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39626/21 AVERSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, nonché dalle certificazioni mediche in atti;

Parole chiave

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calcolo del danno errore di calcolo accertamento inesatto dei fatti prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia medica superata risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSA ALESSANDRO nato a ROMA il 20/02/1984 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39626/21 AVERSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, nonché dalle certificazioni mediche in atti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Pre4idente Mada Silvia Giorgi Pierluigi 'Di Stefano D EPOSITATA IN CANc.T:i..,-7!A - 8 API 20