Ordinanza — n. 13609/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREISLER WELLINGTON nato il 09/10/1984 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; e9k N. 39620/21 PREISLER OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è totalmente generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (si veda, in particolare, pag. 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13609/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 4,5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREISLER WELLINGTON nato il 09/10/1984 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; e9k N. 39620/21 PREISLER OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è totalmente generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (si veda, in particolare, pag. 4);
Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 4,5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Pierluigi bi Stefano D IN EP