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Ordinanza — n. 13606/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering costs and fines under Article 616 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Vincenzo Anzalone's appeal inadmissible following his defense attorney's formal withdrawal on February 23, 2022. The appellant argued against the lower court's judgment from March 2021, but the withdrawal rendered the legal remedy void. Consequently, the court ordered the payment of procedural costs and a fine of €3,000 to the Fine Fund, citing Article 616 of the Criminal Procedure Code which mandates sanctions for all inadmissibility causes, including withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606, Art. 616 c.p.p.: The withdrawal of an appeal constitutes a cause of inadmissibility under Article 591 of the Criminal Procedure Code, triggering the mandatory imposition of procedural costs and a fine pursuant to Article 616, without distinction from other inadmissibility grounds.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs fine fund payment Criminal Procedure Code legal representation withdrawal sanction imposition rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod.
Art. 606 c.p.p.
non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE VINCENZO nato a MUSSOMELI il 26/10/1958 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39611/21 ANZALONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con atto pervenuto il 23 febbraio 2022 il difensore di fiducia ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura in dispositivo indicata, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presid t M ria Silvi Giorgi,\ Pierluigi Ehi Stefa—no DEPOSITATA IN CANCLI. Er"A