Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Maria Termini inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued against a first-instance judgment regarding liability and sentencing, but the court found the first ground constituted mere factual complaints rather than legal arguments. The second ground was rejected as unfounded because the lower court provided sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined by the court of first instance.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERMINI GIOVANNI MARIA nato a COMISO il 15/09/1971 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39589/21 TERMINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni testimoniali e dalle produzioni documentali;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'entità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il esidente ,P4saria Silvia Giorgi Pierluig _i Stefano DEPOSIT