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Ordinanza — n. 13602/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints not allowed in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13602/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Amato Rocco inadmissible. The appellant argued against the lower court's judgment regarding subjective elements and non-punishability, but the court found these arguments to be mere factual complaints. Consequently, the court ruled that such grievances are not permitted in legality proceedings and were already adequately examined by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or are merely reproductions of arguments already rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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legality proceedings inadmissible appeal mere factual complaints subjective element non-punishability censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ROCCO nato a LOCRI il 08/02/1980 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39580/21 AMATO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare, pag. 2 in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo e pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. );

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Nesidente Maria SilviarGiorgi Pierlui Di Stefano DEPOSITATA IN CANC:-.71.1.7RIA E 8