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Ordinanza — n. 13598/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13598/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Caria Giampiero and Caria Isal inadmissible. The court found the arguments constituted mere factual complaints and lacked specificity, merely repeating issues already adequately examined by the lower court. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or lack specific legal grounds, as they must not merely reiterate arguments already dismissed by the court of first instance with correct reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints lack of legal grounds repetition of dismissed arguments procedural costs and fines condono delle spese procedurali motivi di cassazione ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARIA GIAMPIERO nato a SASSARI il 27/08/1961 CARIA ISAL nato a SASSARI il 14/12/1994 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39526/21 CARIA + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, nell'interesse di Caria Giampiero e Caria Isal, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto altresì che i motivi di ricorso proposti sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 7 e 8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Pr4s ente Maria Silv.a Giorgi Pierluigi D ,Stefano DEpos i TATA IN CANCELLEMA - 8