Ordinanza — n. 13596/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA DOMENICO nato a NAPOLI il 01/05/1941 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39496/21 GIOIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto alla dedotta nullità perché non sarebbe stato consentito al codifensore di svolgere la sua arringa, che la censura è manifestamente infondata, dal momento che dal verbale di udienza -non impugnato per falso- risulta che entrambi i difensori hanno concluso, il secondo associandosi a quanto richiesto dal primo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13596/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39496/21 GIOIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto alla dedotta nullità perché non sarebbe stato consentito al codifensore di svolgere la sua arringa, che la censura è manifestamente infondata, dal momento che dal verbale di udienza -non impugnato per falso- risulta che entrambi i difensori hanno concluso, il secondo associandosi a quanto richiesto dal primo;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA DOMENICO nato a NAPOLI il 01/05/1941 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39496/21 GIOIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto alla dedotta nullità perché non sarebbe stato consentito al codifensore di svolgere la sua arringa, che la censura è manifestamente infondata, dal momento che dal verbale di udienza -non impugnato per falso- risulta che entrambi i difensori hanno concluso, il secondo associandosi a quanto richiesto dal primo;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, oltre che generico, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova; Ritenuto altresì che il terzo motivo, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Pierluigi à Stefano V D EPOSITATA IN CANCEL