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Ordinanza — n. 13594/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and procedural timing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the first ground as mere factual complaints unsuitable for a legality review. The court noted the second ground was already adequately examined and dismissed by the lower court regarding liability and evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already properly examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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legality review factual complaints inadmissible appeal procedural timing Cassa delle ammende bancarotta fraudolenta revisione bancaria documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAJILA ANIS nato a VITTORIA il 19/03/1995 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39328/21 BothunA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, nonché dalle certificazioni mediche in atti;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta (3 maggio 2021) dopo la sentenza di appello emessa il 9 aprile 2021 (secondo motivo di ricorso) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presiderfte »aria SilviGiorgi Pierluigi Di Stefano DEPOSITATA IN CANC