Ordinanza — n. 13593/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAINO MARIANO nato a PALERMO il 16/12/1981 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39301/21 PIRAINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità (si vedano in particolare, pag. 4 sull'elemento soggettivo e pag. 5 su recidiva, bilanciamento delle circostanze ed entità della pena);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13593/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39301/21 PIRAINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità (si vedano in particolare, pag. 4 sull'elemento soggettivo e pag. 5 su recidiva, bilanciamento delle circostanze ed entità della pena);
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAINO MARIANO nato a PALERMO il 16/12/1981 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39301/21 PIRAINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità (si vedano in particolare, pag. 4 sull'elemento soggettivo e pag. 5 su recidiva, bilanciamento delle circostanze ed entità della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il P esidente Maria Silvia Giorgi PierluV Di Stefano DE POSITATA IN CANCEA.LERIA e g ,à22 IL