Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13592/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as recidivism argument is manifestly unfounded and lacks legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13592/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the court's refusal to recognize recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded due to the lower court's thorough reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to provide a valid legal ground to challenge the established recidivism finding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds contesting the recognition of recidivism are manifestly unfounded and lack any basis in law or fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism recognition manifestly unfounded appeal inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs criminal appeal lack of legal basis difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCLI VILSON nato 11 14/10/1987 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39272/21 KOCLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 f Il Consigliere estensore Il Pr sidente Maria Silvia Giorgi Pierlui i Di Stefano ,