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Ordinanza — n. 13590/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaint lacking legal merit under Article 337 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13590/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility for a crime under Article 337 of the Penal Code, but the court rejected this as a mere expression of dissatisfaction with facts. The court ruled that such arguments are insufficient for a cassation appeal, which requires specific legal grounds rather than re-litigating factual disputes already resolved by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal based solely on factual dissatisfaction or mere complaints without specific legal grounds is inadmissible as it lacks the requisite specificity to challenge the lower court's judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaint Article 337 Penal Code lack of legal merit procedural costs and fine ricusazione del pubblico ministero censura costituzionale impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
39203/21 ABD EL MALEK OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 337 cod. pen
39203/21 ABD EL MALEK OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABD EL MALEK MAUHAMED SABER nato il 27/08/1986 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39203/21 ABD EL MALEK OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Ritenuto altresì che detto motivo è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente aria Silvia Giorgi i Stefano DEPOSITATA IN CA AfR 2