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Ordinanza — n. 13589/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding conditional sentence suspension grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13589/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds for suspending the conditional sentence. The appellant's complaint was deemed generic, merely requesting 'double benefits' without citing concrete elements to validate the claim. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision denying conditional sentence suspension is inadmissible if the grounds are not specific and lack concrete elements supporting the alleged error.

Parole chiave

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conditional sentence suspension lack of specificity inadmissible appeal procedural defect Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali opposizione tardiva termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AILENII EMMANUEL nato a IASI( ROMANIA) il 27/03/1981 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 38669/21 AILENII OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che attiene al vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, è carente di specificità, dal momento che, a fronte di una puntuale esposizione delle ragioni a fondamento del diniego, la relativa doglianza del gravame era stata enunciata in modo del tutto generico (con la mera richiesta dei "doppi benefici se concedibili"), senza alcun riferimento a elementi concreti da cui desumere la validità della pretesa;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente a