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Ordinanza — n. 13588/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13588/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued that the trial judge failed to consider relevant factors like the confession and restitution, yet the appellate court denied them based on the defendant's criminal history and the severity of the crime. The court ruled that the lower judge's reasoning was not manifestly illogical, as the negative factors outweighed the positive ones, making the decision unreviewable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The refusal of generic mitigating circumstances is inadmissible on appeal if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, requiring only that decisive elements be considered rather than all possible ones.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal manifest illogical reasoning criminal history assessment discretionary judicial evaluation risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDELLA ENRICO nato a COLLAZZONE il 02/04/1950 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 21/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TERAMO, in data 25/03/2021, nei confronti di BALDELLA ENRICO in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche (si era contraddittoriamente esclusa la rilevanza della confessione, nonché del risarcimento sul rilievo dell'assenza di congruità stigmatizzando al contempo l'assenza di restituzione della refurtiva).

Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame si sono richiamati quali elementi di spiccato rilievo negativo che rendono logicamente recessivi quelli positivi indicati dalla difesa, il curriculum di precedenti annoverato dal ricorrente che, per numero e gravità, ne evidenzia lo status sostanziale di delinquente abituale (con condizioni per l'applicazione in ipotesi di misura di sicurezza), le modalità della condotta che denotano scaltrezza e predisposizione non elementare alla commissione di delitti contro il patrimonio, l'entità significativa del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla p.o.

E tanto basta a ritenere soddisfatto in modo congruo l'onere di motivazione e disattesi ai fini della concessione delle attenuanti gli indici addotti dalla difesa, nell'ambito di una valutazione discrezionale propria del giudice del merito che nel caso di specie si sottrae ai vizi di legittimità denunziati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVA *L I DEPOSITATA IN C,* rICEll 8 APR 202/ Il Presidente