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Ordinanza — n. 13587/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13587/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13587/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO SALVATORE nato a BOSCOREALE il 07/02/1988 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 23/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 10/04/2014, nei confronti di GALLO SALVATORE in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, nonché manifestamente infondato in quanto l'esclusione del riconoscimento dell'attenuante speciale si fonda - a fronte peraltro dell'indicazione di elementi fattuali di sostegno del tutto generici - su puntuali elementi di disvalore che precludono di conferire al fatto "speciale tenuità", essendosi fatto motivatamente riferimento all'elevato importo con cui è stato compilato il titolo, alla falsificazione della firma e all'avvenuta presentazione all'incasso, unitamente ai precedenti annoverati dall'imputato.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13587/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E tanto basta a ritenere pienamente congrua la motivazione in forza della quale è stato operato il diniego. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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titoli falsificati truffa in materia di credito contraffazione di merci lotta contro la frode uso di false generalità bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO SALVATORE nato a BOSCOREALE il 07/02/1988 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 23/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 10/04/2014, nei confronti di GALLO SALVATORE in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, nonché manifestamente infondato in quanto l'esclusione del riconoscimento dell'attenuante speciale si fonda - a fronte peraltro dell'indicazione di elementi fattuali di sostegno del tutto generici - su puntuali elementi di disvalore che precludono di conferire al fatto "speciale tenuità", essendosi fatto motivatamente riferimento all'elevato importo con cui è stato compilato il titolo, alla falsificazione della firma e all'avvenuta presentazione all'incasso, unitamente ai precedenti annoverati dall'imputato.

E tanto basta a ritenere pienamente congrua la motivazione in forza della quale è stato operato il diniego. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANN