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Ordinanza — n. 13586/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13586/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLETTI CARMELO nato a COSENZA il 09/01/1991 NICOLETTI GIAN NICOLA nato a COSENZA il 13/10/1970 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13586/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 15/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di COSENZA, in data 18/04/2018, nei confronti di NICOLETTI CARMELO, NICOLETTI GIAN NICOLA, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 640 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore. Nicoletti Carmelo deduce il vizio di motivazione in ordine al conseguimento dell'ingiusto profitto. Nicoletti Gian Nicola, invece, il vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto ed affermazione della responsabilità a titolo di concorso del ricorrente.

Parole chiave

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complicità partecipazione al reato favoreggiamento cooperazione all'adempimento verdetto di colpevolezza corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLETTI CARMELO nato a COSENZA il 09/01/1991 NICOLETTI GIAN NICOLA nato a COSENZA il 13/10/1970 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 15/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di COSENZA, in data 18/04/2018, nei confronti di NICOLETTI CARMELO, NICOLETTI GIAN NICOLA, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 640 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore. Nicoletti Carmelo deduce il vizio di motivazione in ordine al conseguimento dell'ingiusto profitto. Nicoletti Gian Nicola, invece, il vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto ed affermazione della responsabilità a titolo di concorso del ricorrente.

I ricorsi sono inammissibili. Entrambi i motivi dedotti, infatti, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, tanto con riguardo al conseguimento dell'ingiusto profitto, essendosi evidenziato come il bonifico effettuato dalla p.o. in favore degli imputati sia precedente al momento in cui il conto collegato alla carta intestata al Nicoletti Gian Nicola venne estinto per un uso scorretto. A conferma di ciò si cita anche il dichiarato della p.o. la quale ha confermato di non essere riuscita a revocare il bonifico, così dando logicamente atto di come l'operazione andò a buon fine.

La circostanza che il conto su cui venne effettuato il bonifico dell'ingiusto profitto fosse intestato al padre dell'autore materiale della truffa Nicoletti Carmelo, unitamente al fatto che detto conto venne revocato per uso scorretto e alla successiva irreperibilità degli imputati, dà conto del previo concerto ai fini dell'ordito truffaldino e, dunque, del consapevole coinvolgimento di entrambi gli imputati, conclusione del tutto logica in ragione dei rapporti tra i due e dell'assenza di denunzie querele ad opera del secondo imputato nei confronti del primo.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVAN A OLLI Il Presidente "rffre) ANNA MA_ IA,DE SANTIS S i T