Italian Court dismisses appeal for lack of appeal grounds and omits sentencing reasoning. The Court rejects the claim of omitted sentencing reasoning. The Court dismisses the appeal as inadmissible. The Court rejects the claim of omitted sentencing reasoning. The Court dismisses the appeal as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Muhaj Elton inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide reasoning regarding the imposed sentence, but the Court found no grounds for this claim since no such issue was raised during the appellate proceedings. Consequently, the Court ruled that the omission of sentencing reasoning could not be introduced for the first time in the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot admit cassation appeals based on omissions of reasoning by the appellate court if those omissions were not raised during the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAJ ELTON nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 29/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 11/11/2016, nei confronti di MUHAJ ELTON in relazione al reato di cui all'art. 641 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata (che è di conferma di quella di primo grado) risulta, infatti, avere omesso la motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio in quanto nessun motivo al riguardo venne dedotto con l'atto di appello.
Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Né si profilano ipotesi di illegalità della pena ictu oculi rilevabili ex officio da parte di questa Corte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI A121,pLLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS DE O 'S I IN CANCE