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Ordinanza — n. 13580/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13580/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13580/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPAGALLO SCIPIONE nato a BARI il 25/12/1962 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 19/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI, in data 12/06/2017, nei confronti di PAPPAGALLO SCIPIONE in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen. e 81 e 175 cod. pen. I ricorso è inammissibile. Invero, tutti i motivi risultano genericamente dedotti e non scanditi dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisioni impugnata la quale argomenta in punto di affermazione di responsabilità, con conseguente esclusione di cause di non punibilità e sul trattamento sanzionatorio e sulle ragioni di esclusione dei benefici richiesti. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata applicazione del beneficio della non menzione, premesso che si tratta di istituto differente rispetto a quello della pena sospesa, pur concessa all'imputato, operando il primo quale causa di estinzione della pena, mentre il secondo del reato ed avendo presupposti differenti, si rinviene sufficiente motivazione essendosi richiamato quale elemento ostativo la gravità dei reati, indice valutativo di disvalore espressamente menzionato dalla disposizione di legge censurata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ARI9LLI DEPOSITATA IN CAN2Ft.I,FRIA Il Pr - e 022 ANNA

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13580/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen. e 81 e 175 cod. pen. I ricorso è inammissibile. Invero, tutti i motivi risultano genericamente dedotti e non scanditi dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisioni impugnata la quale argomenta in punto di affermazione di responsabilità, con conseguente esclusione di cause di non punibilità e sul trattamento sanzionatorio e sulle ragioni di esclusione dei benefici richiesti. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata applicazione del beneficio della non menzione, premesso che si tratta di istituto differente rispetto a quello della pena sospesa, pur concessa all'imputato, operando il primo quale causa di estinzione della pena, mentre il secondo del reato ed avendo presupposti differenti, si rinviene sufficiente motivazione essendosi richiamato quale elemento ostativo la gravità dei reati, indice valutativo di disvalore espressamente menzionato dalla disposizione di legge censurata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ARI9LLI DEPOSITATA IN CAN2Ft.I,FRIA Il Pr - e 022 ANNA

Parole chiave

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testimonianza del complice deposizione testimoniale inattendibile documenti di identità inattendibili allegazioni di fatto inverosimili straniero sprovvisto di permesso indiziato di incendio intenzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPAGALLO SCIPIONE nato a BARI il 25/12/1962 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 19/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI, in data 12/06/2017, nei confronti di PAPPAGALLO SCIPIONE in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen. e 81 e 175 cod. pen. I ricorso è inammissibile. Invero, tutti i motivi risultano genericamente dedotti e non scanditi dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisioni impugnata la quale argomenta in punto di affermazione di responsabilità, con conseguente esclusione di cause di non punibilità e sul trattamento sanzionatorio e sulle ragioni di esclusione dei benefici richiesti. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata applicazione del beneficio della non menzione, premesso che si tratta di istituto differente rispetto a quello della pena sospesa, pur concessa all'imputato, operando il primo quale causa di estinzione della pena, mentre il secondo del reato ed avendo presupposti differenti, si rinviene sufficiente motivazione essendosi richiamato quale elemento ostativo la gravità dei reati, indice valutativo di disvalore espressamente menzionato dalla disposizione di legge censurata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ARI9LLI DEPOSITATA IN CAN2Ft.I,FRIA Il Pr - e 022 ANNA