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Ordinanza — n. 13579/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded legal error regarding penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13579/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by El Ouar Fatima Ezzahra inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued that the appellate court erred by failing to reduce the sentence because an aggravating circumstance was excluded from the comparative judgment. The court rejected this claim, ruling that the exclusion of the specific aggravating circumstance did not automatically mandate a penalty reduction and that the first-instance judge properly weighed the crime's gravity alongside other factors.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 112 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the ground relies on a manifestly unfounded legal error, such as the mistaken belief that excluding an aggravating circumstance from the comparative judgment obligates the court to reduce the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded error penalty reduction aggravating circumstance comparative judgment court costs criminal procedure aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 112, comma 1, n. 2 cod. pen.
628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata diminuzione della pena in ragione dell'intervenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 112 cod. pen
2 del comma 1 dell'art. 112 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUAR FATIMA EZZAHRA (CUI: 04RAD7W) nato il 13/08/1989 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 12/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MASSA, in data 23/06/2020, nei confronti di EL OUAR FATIMA EZZAHRA (CUI: 04RAD7W) confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata diminuzione della pena in ragione dell'intervenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n.

2) cod. pen., la quale sfuggirebbe al giudizio di comparazione, comportando un aumento di pena obbligatorio. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato. La censura muove, infatti, da un errato presupposto di diritto, in quanto tra i casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze ossia quello secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1 n. 2 cod. pen. sfuggirebbe al giudizio di comparazione e, dunque, la Corte di merito avrebbe dovuto diminuire la pena in quanto circostanza che avrebbe dovuto sfuggire al precedente giudizio di comparazione operato dal primo giudice, non rientra l'aggravante di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 112 cod. pen.

In ogni caso, l'operato giudizio di equivalenza ad opera del giudice di primo grado tiene anche conto del concorso dell'aggravante speciale della rapina (in relazione alla quale nulla deduce il ricorrente), con la conseguenza che la mancata diminuzione della pena da parte della Corte territoriale consegue tanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche quanto aduna valutazione di gravità del reato ai fini della congruità del trattamento sanzionatorio inflitto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ARIO Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS DEPOSITAI-A IN CANCELLER