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Ordinanza — n. 13577/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13577/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13577/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODESTO ANNA nato a BITONTO il 12/01/1978 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 23/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 12/12/2016, nei confronti di MODESTO ANNA confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 CP, ritenendo l'ipotesi tentata. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della qualificazione del fatto in tentato furto, nonché alla valutazione della prova di colpevolezza. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi, infatti, sono generici, non scanditi da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base tanto della ritenuta ricorrenza della rapina che del diretto coinvolgimento della ricorrente. La sentenza impugnata risulta infatti avere dato atto, mediante l'indicazione di precisi elementi di fatto, di come l'azione violenta, volta a procurare l'impunità, fu materialmente condivisa tra le complici che vi presero parte ciascuna con un ruolo non affatto marginale e non può, dunque, ascriversi all'iniziativa estemporanea dell'una piuttosto che dell'altra. Significativo, al riguardo, è che le imputate, già fuggitive, si fossero nuovamente avvicinate alla cassiere dell'esercizio commerciale, per poi colpirla, per salvaguardare altra complice che, a cagione della sue condizioni di salute, era rimasta indietro. Un'azione dunque che non solo le ha accomunate nel programmare il furto al supermercato (tanto che ivi si recavano con un passeggino ove occultare la merce che veniva via via sottratta), ma che le ha unite anche nel tentativo dapprima di conseguire il possesso della merce e poi di conseguire anche l'impunità. La partecipazione all'aggressione della ricorrente, pertanto, assume obiettivo rilievo ai fini concorsuali in quanto - a prescindere dalla realizzazione degli atti violenti ai danni della p.o. - ha comunque assunto valenza istigatrice e rafforzativa dell'azione delle complici. Corretta dunque è la qualificazione giuridica del fatto in rapina (tentata in quanto già l'azione furtiva venne strettamente osservata dal responsabile del supermercato), correttamente ritenuta dal giudice del merito sulla scorta degli elementi dichiarativi acquisiti e della certificazione medica attestante le lesioni ai danni della p.o. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore LI DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente - 8 PR

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13577/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP, ritenendo l'ipotesi tentata. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della qualificazione del fatto in tentato furto, nonché alla valutazione della prova di colpevolezza. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi, infatti, sono generici, non scanditi da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base tanto della ritenuta ricorrenza della rapina che del diretto coinvolgimento della ricorrente. La sentenza impugnata risulta infatti avere dato atto, mediante l'indicazione di precisi elementi di fatto, di come l'azione violenta, volta a procurare l'impunità, fu materialmente condivisa tra le complici che vi presero parte ciascuna con un ruolo non affatto marginale e non può, dunque, ascriversi all'iniziativa estemporanea dell'una piuttosto che dell'altra. Significativo, al riguardo, è che le imputate, già fuggitive, si fossero nuovamente avvicinate alla cassiere dell'esercizio commerciale, per poi colpirla, per salvaguardare altra complice che, a cagione della sue condizioni di salute, era rimasta indietro. Un'azione dunque che non solo le ha accomunate nel programmare il furto al supermercato (tanto che ivi si recavano con un passeggino ove occultare la merce che veniva via via sottratta), ma che le ha unite anche nel tentativo dapprima di conseguire il possesso della merce e poi di conseguire anche l'impunità. La partecipazione all'aggressione della ricorrente, pertanto, assume obiettivo rilievo ai fini concorsuali in quanto - a prescindere dalla realizzazione degli atti violenti ai danni della p.o. - ha comunque assunto valenza istigatrice e rafforzativa dell'azione delle complici. Corretta dunque è la qualificazione giuridica del fatto in rapina (tentata in quanto già l'azione furtiva venne strettamente osservata dal responsabile del supermercato), correttamente ritenuta dal giudice del merito sulla scorta degli elementi dichiarativi acquisiti e della certificazione medica attestante le lesioni ai danni della p.o. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore LI DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente - 8 PR

Parole chiave

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tentata rapina tentativo di istigazione favoreggiamento personale scusante della provocazione condanna per tentata coazione condanna per tentata truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODESTO ANNA nato a BITONTO il 12/01/1978 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 23/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 12/12/2016, nei confronti di MODESTO ANNA confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 CP, ritenendo l'ipotesi tentata. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della qualificazione del fatto in tentato furto, nonché alla valutazione della prova di colpevolezza. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi, infatti, sono generici, non scanditi da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base tanto della ritenuta ricorrenza della rapina che del diretto coinvolgimento della ricorrente. La sentenza impugnata risulta infatti avere dato atto, mediante l'indicazione di precisi elementi di fatto, di come l'azione violenta, volta a procurare l'impunità, fu materialmente condivisa tra le complici che vi presero parte ciascuna con un ruolo non affatto marginale e non può, dunque, ascriversi all'iniziativa estemporanea dell'una piuttosto che dell'altra. Significativo, al riguardo, è che le imputate, già fuggitive, si fossero nuovamente avvicinate alla cassiere dell'esercizio commerciale, per poi colpirla, per salvaguardare altra complice che, a cagione della sue condizioni di salute, era rimasta indietro. Un'azione dunque che non solo le ha accomunate nel programmare il furto al supermercato (tanto che ivi si recavano con un passeggino ove occultare la merce che veniva via via sottratta), ma che le ha unite anche nel tentativo dapprima di conseguire il possesso della merce e poi di conseguire anche l'impunità. La partecipazione all'aggressione della ricorrente, pertanto, assume obiettivo rilievo ai fini concorsuali in quanto - a prescindere dalla realizzazione degli atti violenti ai danni della p.o. - ha comunque assunto valenza istigatrice e rafforzativa dell'azione delle complici. Corretta dunque è la qualificazione giuridica del fatto in rapina (tentata in quanto già l'azione furtiva venne strettamente osservata dal responsabile del supermercato), correttamente ritenuta dal giudice del merito sulla scorta degli elementi dichiarativi acquisiti e della certificazione medica attestante le lesioni ai danni della p.o. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore LI DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente - 8 PR