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Ordinanza — n. 13576/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to address sentencing responsibility arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and merely reiterated arguments from the appellate court's decision. The appellant failed to engage with the specific reasoning regarding the defendant's responsibility for the stolen vehicle's use in the crime. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and repetitive, failing to confront the specific reasoning of the contested judgment regarding the defendant's liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments failure to engage legal costs award sentencing responsibility Cassazione ordinanza uso di veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI RUDI VALENTINO nato a FOGGIA il 14/02/1981 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RrrENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 16/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 18/02/2016, nei confronti di TUCCI RUDI VALENTINO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.

Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta generico e reiterativo di quello proposto con l'atto di appello, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, essendosi ben evidenziati gli elementi di congiunzione tra il bene di provenienza delittuosa e l'imputato. Al riguardo, infatti, si è osservato come il mezzo di provenienza furtiva fosse stato utilizzato dal ricorrente e dai suoi complici per raggiungere il luogo del commesso reato e per consentire (salendo sul tettino dell'auto) l'accesso dei correi alla parte superiore del box preso di mira.

Non privo di rilievo, poi, è che tale mezzo risulti anche indicato come quello dietro il quale l'imputato cercò di nascondersi all'arrivo della guardia giurata. In conclusione, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e scevra da vizi logico, ha dato conto di come l'auto oggetto di ricettazione fu utilizzata per commettere il tentato furto per cui l'imputato ha patteggiato a seguito dell'arresto in flagranza. Nessun rilievo, infine, assumono i refusi in cui è incorsa la motivazione della sentenza impugnata laddove ha fatto riferimento - nel richiamare la decisione del primo giudice - al Tribunale di Bari, anziché a quello di Foggia (tale refuso si riscontra anche nell'intestazione della sentenza), essendo poi indicato nel dispositivo che oggetto dell'appello e di riforma è la sentenza del Tribunale di Foggia, correttamente indicata quanto agli altri estremi indicativi e nel relativo atto di impugnazione dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVA IOLLI Il Presi DEPOSITATA ANNA MARIA DE SANTIS IN CAN