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Ordinanza — n. 13575/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13575/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13575/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIULLI SANTA nato a BITONTO il 23/09/1993 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 11/12/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 22/02/2017, nei confronti di MAGGIULLI SANTA, confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per concorso anomalo della ricorrente nella tentata rapina, nonché riguardo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato e muove dall'errato presupposto di fatto che il concorso dell'imputata sia stato tratto esclusivamente dal rilievo che, stante l'elevata quantità della merce sottratta, questa doveva necessariamente essere suddivisa tra più persone, tra cui la ricorrente. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava come la ricorrente sia stata riconosciuta dai CC attraverso la visione delle immagini di video-sorveglianza dell'esercizio commerciale come "impegnata nel furto all'interno del supermercato" e come l'ingresso della ricorrente con le altra complici all'interno fosse ascrivibile, per le modalità dell'azione e l'entità di quanto sottratto, ad un previo concerto. Posta quindi l'adesione al furto (tentato) correttamente è stata affermata la responsabilità della ricorrente ex art. 116 cod. pen. in relazione alla tentata rapina stante l'aggressione alla p.o. ad opera delle complici che erano fuggite all'esterno. Anche il secondo motivo in tema di pena sospesa è manifestamente infondato. Non può, infatti, affermarsi che il riferimento ai "precedenti" delle imputate non sia espressivo di una motivazione avente carattere individualizzante, in quanto entrambe le imputate li annoverano (da qui l'uso del plurale) e, soprattutto, si è indicato un elemento ostativo di carattere decisivo consistente nell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole per ciascuna di entrambe. L'esclusione del beneficio, pertanto, neppure si fonda unicamente sul rilievo dell'unico precedente penale annoverato dalla ricorrente, bensì sulla prognosi, negativa, svolta dal giudice del merito ai sensi dell'art. 164 cod. pen. in conseguenza della valutazione di tale precedente alla luce dei fatti di causa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estens

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen, art. 164 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13575/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56-628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per concorso anomalo della ricorrente nella tentata rapina, nonché riguardo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato e muove dall'errato presupposto di fatto che il concorso dell'imputata sia stato tratto esclusivamente dal rilievo che, stante l'elevata quantità della merce sottratta, questa doveva necessariamente essere suddivisa tra più persone, tra cui la ricorrente. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava come la ricorrente sia stata riconosciuta dai CC attraverso la visione delle immagini di video-sorveglianza dell'esercizio commerciale come "impegnata nel furto all'interno del supermercato" e come l'ingresso della ricorrente con le altra complici all'interno fosse ascrivibile, per le modalità dell'azione e l'entità di quanto sottratto, ad un previo concerto. Posta quindi l'adesione al furto (tentato) correttamente è stata affermata la responsabilità della ricorrente ex art. 116 cod. pen. in relazione alla tentata rapina stante l'aggressione alla p.o. ad opera delle complici che erano fuggite all'esterno. Anche il secondo motivo in tema di pena sospesa è manifestamente infondato. Non può, infatti, affermarsi che il riferimento ai "precedenti" delle imputate non sia espressivo di una motivazione avente carattere individualizzante, in quanto entrambe le imputate li annoverano (da qui l'uso del plurale) e, soprattutto, si è indicato un elemento ostativo di carattere decisivo consistente nell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole per ciascuna di entrambe. L'esclusione del beneficio, pertanto, neppure si fonda unicamente sul rilievo dell'unico precedente penale annoverato dalla ricorrente, bensì sulla prognosi, negativa, svolta dal giudice del merito ai sensi dell'art. 164 cod. pen. in conseguenza della valutazione di tale precedente alla luce dei fatti di causa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estens

Parole chiave

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inammissibilità dell'impugnazione delle spese spese di procedura d'impugnazione accollo delle spese giudiziarie spese giudiziarie insolute ripetibili per spese legali risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIULLI SANTA nato a BITONTO il 23/09/1993 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 11/12/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 22/02/2017, nei confronti di MAGGIULLI SANTA, confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per concorso anomalo della ricorrente nella tentata rapina, nonché riguardo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato e muove dall'errato presupposto di fatto che il concorso dell'imputata sia stato tratto esclusivamente dal rilievo che, stante l'elevata quantità della merce sottratta, questa doveva necessariamente essere suddivisa tra più persone, tra cui la ricorrente. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava come la ricorrente sia stata riconosciuta dai CC attraverso la visione delle immagini di video-sorveglianza dell'esercizio commerciale come "impegnata nel furto all'interno del supermercato" e come l'ingresso della ricorrente con le altra complici all'interno fosse ascrivibile, per le modalità dell'azione e l'entità di quanto sottratto, ad un previo concerto. Posta quindi l'adesione al furto (tentato) correttamente è stata affermata la responsabilità della ricorrente ex art. 116 cod. pen. in relazione alla tentata rapina stante l'aggressione alla p.o. ad opera delle complici che erano fuggite all'esterno. Anche il secondo motivo in tema di pena sospesa è manifestamente infondato. Non può, infatti, affermarsi che il riferimento ai "precedenti" delle imputate non sia espressivo di una motivazione avente carattere individualizzante, in quanto entrambe le imputate li annoverano (da qui l'uso del plurale) e, soprattutto, si è indicato un elemento ostativo di carattere decisivo consistente nell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole per ciascuna di entrambe. L'esclusione del beneficio, pertanto, neppure si fonda unicamente sul rilievo dell'unico precedente penale annoverato dalla ricorrente, bensì sulla prognosi, negativa, svolta dal giudice del merito ai sensi dell'art. 164 cod. pen. in conseguenza della valutazione di tale precedente alla luce dei fatti di causa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estens