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Ordinanza — n. 13572/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for resisting police by throwing a motorcycle at officers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Gregorio Distasi's cassation appeal inadmissible due to generic grounds and failure to address specific appellate reasoning. The court affirmed that throwing a lit motorcycle at police officers constituted positive resistance rather than passive flight. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it fails to specifically address the arguments of the appealed judgment or relies on generic assertions without engaging with the court's specific findings on the nature of the defendant's conduct.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility resisting police officers positive resistance conduct generic appeal grounds procedural costs award motorcycle thrown at police univocity of recognition difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 367 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISTASI GREGORIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/08/1994 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 10/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 29/09/2020, nei confronti di DISTASI GREGORIO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 337 - 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Al di là, infatti, della mancanza di deduzione del profilo di censura oggetto del secondo motivo di ricorso che investe l'affermazione di responsabilità per il capo 2) della rubrica e che si fonda su un atto del procedimento che, semmai, doveva essere richiamato nello specifico motivo di appello, va comunque evidenziato come i motivi siano del tutto generici.

Il primo motivo, infatti, omette di confrontarsi con le specifiche argomentazioni spese dalla sentenza impugnata in ordine all'univocità ed attendibilità del riconoscimento dell'imputato operato dai verbalizzanti. Quanto al secondo motivo, poi, la circostanza che l'imputato sarebbe fuggito a piedi non è dirimente ad escludere la resistenza posto che l'imputazione individua la violenza non in una condotta passiva, quanto piuttosto nell'aver creato un ostacolo all'accertamento di PG lasciando cadere il motociclo ancora acceso in direzione di uno dei militari che gli intimava di fermarsi e, dunque, nell'aver posto in essere una condotta positiva caratterizzata dall'intento di opporsi al compimento dell'atto di ufficio, per come poi materialmente avvenuto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANN ARIOLLI Il Presidente ANNA M7 IA DE SANTIS --I\ DEPOSITATA IN Cfr.IkIe; r LEP1P