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Ordinanza — n. 13571/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for theft, citing lack of jurisdiction to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13571/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction for theft lacked proper motivation and violated procedural rules. The court rejected these claims, ruling that the appeal sought a substantive re-evaluation of evidence rather than a legitimate review of legal errors, which falls outside the scope of appellate jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 522 c.p.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts; appeals must strictly challenge legal errors or procedural vices, not the substantive merit of the conviction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility substantive review prohibited evidence re-evaluation barred criminal conviction upheld procedural violation claim rejected censura costituzionale cognizione del ricorso per cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 522 c.p.p.
648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, nonché la violazione dell'art. 522 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 522 cod. proc. pen
648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, nonché la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDINO MARIANNA nato a BARI il 14/04/1982 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 08/10/2019, nei confronti di BERARDINO MARIANNA confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, nonché la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, infatti, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il secondo è manifestamente infondato, in quanto l'argomentazione da cui la ricorrente fa discendere la violazione della norma processuale denunciata non investe la corretta contestazione di ricettazione mossa, né incide sulla qualificazione giuridica del fatto e sugli elementi costitutivi dello stesso, precisamente contestati e ritenuti dalla sentenza impugnata sulla scorta delle dichiarazioni di chi l'oggetto di provenienza furtiva ebbe a consegnare, nonché sulla scorta delle dichiarazioni delle pp.00. Si tratta, invece, di un profilo di censura avente natura di merito, non scrutinabile in questa sede a fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logici in punto di affermazione di responsabilità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS DEPOSITATA IN CANCr'