Ordinanza — n. 13569/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTO LUCIANO nato a ROMA il 16/07/1967 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 31/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 25/09/2020, nei confronti di QUARTO LUCIANO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta generico e manifestamente infondato. Per un verso, infatti, non è scandito dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnate e, per altro, prospetta asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura della sentenza impugnata dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme alla sintetica, ma completa disamina dei dati probatori in forza dei quali il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di colpevolezza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ÀRIOLLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS D EPOSITATA IN CANCELLERIA
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 13569/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta generico e manifestamente infondato. Per un verso, infatti, non è scandito dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnate e, per altro, prospetta asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura della sentenza impugnata dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme alla sintetica, ma completa disamina dei dati probatori in forza dei quali il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di colpevolezza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ÀRIOLLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS D EPOSITATA IN CANCELLERIA
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTO LUCIANO nato a ROMA il 16/07/1967 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 31/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 25/09/2020, nei confronti di QUARTO LUCIANO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta generico e manifestamente infondato. Per un verso, infatti, non è scandito dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnate e, per altro, prospetta asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura della sentenza impugnata dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme alla sintetica, ma completa disamina dei dati probatori in forza dei quali il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di colpevolezza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI ÀRIOLLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS D EPOSITATA IN CANCELLERIA