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Ordinanza — n. 13559/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for extortion charges, citing lack of merit and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13559/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Braidich Schamir and Cari Aldo inadmissible. The appellants argued for violations of criminal procedure codes and flaws in the lower court's reasoning regarding their criminal liability. The court rejected these claims because they relied on generic arguments, proposed alternative factual evaluations barred in cassation, or failed to demonstrate logical inconsistencies in the appellate court's exhaustive reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals based on generic grounds, alternative factual assessments, or lack of logical flaws in the appellate court's reasoning are inadmissible as they constitute mere questions of merit precluded in the court of cassation.

Parole chiave

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criminal procedure extortion charges inadmissible appeal lack of merit cassation review generic grounds logical reasoning perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
e difetto di motivazione sul punto; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed illogicità della motivazione.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 62 bis cod. pen
e difetto di motivazione sul punto; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260
Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074
216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDICH SCHAMIR nato a MOTTA DI LIVENZA il 19/05/1990 CARI ALDO nato a BOLZANO il 30/03/1962 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 22/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PORDENONE, in data 02/11/2016, nei confronti di BRAIDICH SCHAMIR, CARI ALDO, confermava la condanna in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (il primo artt. 640 c. 2 n. 2-bis, 61 n. 5 e 7, 611, 629 CP; il secondo art. 648 CP). Propone ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo: Braidich Schamir, violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 159 cod. pen. e difetto di motivazione sul punto; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed illogicità della motivazione.

Cari Aldo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è generico. A fronte del richiamo dell'esistenza di periodi di sospensione dovuti all'astensione dalle udienze dei difensori e ai legittimi impedimenti delle parti, competeva al ricorrente dotare il ricorso delle necessarie allegazioni. Il secondo motivo muove da un'alternativa di merito che risulta essere stata motivatamente esclusa dalla sentenza impugnata mediante il richiamo di convergenti fonti di prova.

Difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici anche con particolare riguardo al requisito della minaccia quale male indicato come certo e realizzabile ad opera dell'imputato o di altri e, dunque, alla riconducibilità del fatto nell'alveo estorsivo ; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, Itesistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell?cimputato in ordine al fatto ascrittogli; tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez.

Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Quanto al terzo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, si è logicamente considerato recessiva l'intervenuta confessione stante la tardività e l'assenza di ulteriori indici di carattere pertinente che a dette dichiarazioni assegnino anche connotati di resipiscenza. In ogni caso, si è decisivamente evidenziato come alla concessione osti la gravità dei reati ed i precedenti penali anche specifici annoverati dal ricorrente. Il motivo di ricorso di Cari Aldo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate in modo decisivo dai giudici di merito ai fini della tenuta della motivazione di colpevolezza.

La sentenza di merito non è tenuta, infatti, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

L'assenza di un'adeguata provvista che consentisse al ricorrente di effettuare illo tempore l'acquisto del camper unitamente alla prova documentata del pagamento costituiscono indici di merito idonei a comprovare la consapevole disponibilità di un bene di provenienza delittuosa. Meramente riproduttivi di profili di censure adeguatamente vagliati dalla Corte di merito risultano, poi, gli elementi recessivi in punto di dolo enunciati anche nel presente ricorso, specificamente confutati a pag. 7 della sentenza impugnata. la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore Il Presid