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Ordinanza — n. 13558/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13558/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13558/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTUGNO MICHELE nato a CERIGNOLA il 28/12/1990 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 22/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 16/10/2018, nei confronti di COTUGNO MICHELE in relazione al reato di cui all'art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo dedotto del tutto generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13558/2022 — snpen · Corte di Cassazione: che non risulta né apparente, né mancante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale revisione della sentenza penale atti impugnabili cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTUGNO MICHELE nato a CERIGNOLA il 28/12/1990 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 22/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 16/10/2018, nei confronti di COTUGNO MICHELE in relazione al reato di cui all'art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo dedotto del tutto generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. E tanto a fronte di una motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (vedi pag.

7) che non risulta né apparente, né mancante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Est nsore Go NI LLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS DEPOSITATA IN CANCELLERI