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Ordinanza — n. 13557/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, dolo, and non-punishment clause violations in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13557/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giorgio Palumbo inadmissible, rejecting arguments regarding lack of motivation, absence of intent, and violation of the non-punishment clause. The court found the lower court's reasoning sufficient to establish the psychological element and habitual criminality required for conviction. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is adequately motivated regarding the psychological element and habitual criminality, rendering further examination of specific legal grounds unnecessary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation requirement fraud dolo element non-punishment clause exclusion habitual criminality proof procedural costs award Cassation review limits decreto di rinvio a giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del ricorrente, alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 131-bis cod. pen
640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del ricorrente, alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIORGIO nato a MACERATA il 30/11/1976 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 04/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FERMO, in data 27/05/2019, nei confronti di PALUMBO GIORGIO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del ricorrente, alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, in tema di individuazione fotografica, è inammissibile poiché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha fatto anche riferimento, ai fini della prova di responsabilità, ad elementi di carattere documentale strettamente riferibili all'imputato. Il secondo motivo è manifestamente infondato dando atto la sentenza impugnata degli elementi a sostegno del dolo della truffa. Il terzo motivo, pur generico in assenza dell'indicazione dei relativi presupposti che avrebbero condurre la Corte i merito all'applicazione della speciale causa di non punibilità, è parimenti manifestamente infondato, rinvenendo l'esclusione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. implicita motivazione negli elementi ostativi declinati dalla sentenza impugnata con riguardo alla abitualità del comportamento illecito tenuto dall'imputato logicamente tratto dalla "vasta serie di precedenti anche specifici che denotano spiccata propensione e capacità a delinquere".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVA I