Italian Court dismisses appeals against conviction for embezzlement citing lack of specific criticism and erroneous application of causation law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the defense of two defendants against a second-instance judgment inadmissible. The defendants argued for a lack of psychological motivation regarding the crimes and an erroneous application of causation under Article 40 of the Penal Code. The court rejected these claims, stating the first argument was generic without necessary critique, while the second was infounded because the lower court properly evaluated the causal link based on the defendant's corporate role and available accounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 40 c.p.: Appeals must contain specific criticism of the lower court's reasoning; the court of appeal has full cognizance to evaluate facts and apply causation rules without requiring the introduction of new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PILOTTI ROBERTO nato a MILANO il 01/01/1957 GUARINO GIANCARLO nato a MILANO il 10/02/1969 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 15/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO, in data 13/07/2020, nei confronti di PILOTTI ROBERTO, GUARINO GIANCARLO, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati.
Al riguardo, deducono: Pilotti Roberto, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati sotto il profilo psicologico. Guarino Giancarlo, erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. per mancanza del nesso causale; mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello; vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. I ricorsi sono inammissibile. Pilotti Roberto: Il motivo dedotto è generico, in quanto non scandito a necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base delle decisione impugnata dalle sentenze di merito.
Guarino Giancarlo Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito declinati precisi indici probatori in forza dei quali ha ritenuto il concorso materiale dell'imputato in ragione della carica societaria ricoperta, dall'aver concorso a presentare la relativa domanda presso la camera di commercio e dalla comune disponibilità dei conti correnti su cui confluiva l'ingiusto profitto. Il secondo motivo è reiterativo del motivo di appello, a fronte di una motivazione congrua con cui la Corte di merito ha escluso il vizio di apparenza della motivazione del primo giudice, essendosi evidenziato come gli ampi stralci delle prove riportate graficamente nella decisione rinvengano aspetti motivazionali ascrivibili alla valutazione propria del giudice, pienamente integrati dalla motivazione della sentenza impugnata, dovendosi riconoscere alla Corte territoriale stante l'effetto devolutivo del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio alla insufficienza di motivazione.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della determinazione della pena, infatti, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem", in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904;
Sez. 2, n. 933 delle:11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011). Nel caso di specie, però, l'elemento di favore costituito dalla lieve entità del danno patrimoniale cagionato è stato dal giudice del merito apprezzato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, di tal ché detto elemento ha già esaurito, in punto di valutazione del disvalore del fatto, la sua funzione di carattere circostanziale attenuante. Né poi può censurarsi il diniego espresso dalla Corte di merito a rivalutare tale medesimo elemento agli stessi fini circostanziali sul rilievo che quello stesso giudice avrebbe potuto prendersi in considerazione altri indici positivi, trattandosi di compito riservato al giudice del merito e dovendo in questa sede dimostrarsi di avere introdotto tale elemento di valutazione nella competente sede di appello, posto che la sentenza impugnata (vedi pag.
2) precisa che tanto le invocate attenuanti generiche che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. vennero fondate sull'esiguità delle somme lucrate. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel grado dalle parti civili liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di assistenza e difesa nei confronti delle parti civili Maria Pia Sperandio, Francesca Romana Correra e Ughetta Correra, che liquida in complessive C 2.000 ,0 O oltre accessori di legge. Così deciso il 02/03/2022 «.•Il Consigliere Estensore GIOVANN ARIOL I r.\ L Il Presidente ANNA MARI