Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13551/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on attempted theft vs. improper robbery qualification regarding stolen goods disposal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13551/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Bibaoun Ayoub inadmissible, upholding the lower court's conviction for improper robbery. The defense argued the facts constituted attempted theft or improper robbery, but the court found the defendant had already secured possession of the stolen items by hiding them. Consequently, the subsequent violence against a bystander was legally connected to the original theft to ensure impunity, satisfying the continuity required for improper robbery.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628 c.p.; nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper robbery attempted theft continuity of action possession of stolen goods violation of law inadmissible appeal impunity partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBAOUN AYOUB nato il 08/11/1993 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 21/12/2020, nei confronti di BIBAOUN AYOUB in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi più propriamente nell'alveo del tentato furto o della tentata rapina impropria. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo dedotto, infatti, risulta per un verso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, per altro, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle finti probatorie estranee al sindacato di legittimità, Invero, la conclusione in diritto a cui è giunta la Corte territoriale risulta continente e conforme alla ricostruzione operata in fatto della vicenda, da cui risulta che l'imputato conseguì l'autonoma disponibilità dei beni rubati (al riguardo si precisa "tanto da averli nascosti nel bidone della spazzatura"), di talché la minaccia e violenza adoperata nei confronti di un avventore successivamente intervenuto risultano finalizzati ad assicurarsi il possesso e/o l'impunità per il delitto precedentemente commesso.

Corretto pertanto è il richiamo nella fattispecie del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617).

Il difetto di "unitarietà" dell'azione in forza del quale la difesa del ricorrente fonda l'errata qualificazione risulta quindi poggiarsi su un'alternativa di merito, quando invece la sentenza impugnata collega la violenza successivamente adoperata dall'imputato anche all'intento di appropriarsi del sacchetto contenente la refurtiva. La circostanza, poi, che l'avventore abbia osservato l'imputato occultare il maltolto e poi averlo atteso allorché fece immediato ritorno non determina alcuna "sorveglianza" dell'azione tale da ricondurre il fatto nell'alveo del tentativo sia perché l'imputato aveva già conseguito il possesso della merce sia perché non si tratta della vigilanza esercitata dalla p.o. o da chi è incaricato di farlo ex contracto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOV A DE OS ITA IN CANC-Etj_TTIk _ 8 ApR