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Ordinanza — n. 13550/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13550/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13550/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARCHANE ABDESSAMAD nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 04/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 21/06/2016, nei confronti di TARCHANE ABDESSAMAD in relazione al reato di cui all'art. 648 cpv. CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto; vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, l'invocata riqualificazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. è stata motivatamente esclusa in ragione dell'accertata sussistenza di un presupposto di fatto incompatibile con una ricostruzione in termini di colpa della vicenda, quale quello costituito dalla circostanza che l'imputato ebbe precisa e personale contezza della provenienza delittuosa del biglietto musicale sottratto alla p.o., avendo assistito alla sua illecita sottrazione ad opera dei responsabili della rapina per come comprovato dalle concordanti fonti di prova indicate in sentenza. Quanto al secondo motivo, la censura risulta riproduttiva di profili già vagliati dal giudice del merito e disattesi con congrua motivazione. L'assenza di resipiscenza nella restituzione del biglietto e la gravità del fatto rende pienamente congrua la pena inflitta (peraltro contenuta) e la motivazione posta a sostegno della sua determinazione, nell'ambito di una valutazione propria del giudice del merito che, se correttamente esercitata come nel caso in esame - si sottrae al sindacato di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI A OLLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS Ike>1 DEPOSI TATA 1 IN CANCEU_FRI

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13550/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cpv. CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto; vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, l'invocata riqualificazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. è stata motivatamente esclusa in ragione dell'accertata sussistenza di un presupposto di fatto incompatibile con una ricostruzione in termini di colpa della vicenda, quale quello costituito dalla circostanza che l'imputato ebbe precisa e personale contezza della provenienza delittuosa del biglietto musicale sottratto alla p.o., avendo assistito alla sua illecita sottrazione ad opera dei responsabili della rapina per come comprovato dalle concordanti fonti di prova indicate in sentenza. Quanto al secondo motivo, la censura risulta riproduttiva di profili già vagliati dal giudice del merito e disattesi con congrua motivazione. L'assenza di resipiscenza nella restituzione del biglietto e la gravità del fatto rende pienamente congrua la pena inflitta (peraltro contenuta) e la motivazione posta a sostegno della sua determinazione, nell'ambito di una valutazione propria del giudice del merito che, se correttamente esercitata come nel caso in esame - si sottrae al sindacato di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI A OLLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS Ike>1 DEPOSI TATA 1 IN CANCEU_FRI

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'imputato contestazione dei vizi di legittimità censura di illegalità pubblica provocazione a delinquere favoreggiamento personale censura costituzionale non motivata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARCHANE ABDESSAMAD nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 04/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 21/06/2016, nei confronti di TARCHANE ABDESSAMAD in relazione al reato di cui all'art. 648 cpv. CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto; vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, l'invocata riqualificazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. è stata motivatamente esclusa in ragione dell'accertata sussistenza di un presupposto di fatto incompatibile con una ricostruzione in termini di colpa della vicenda, quale quello costituito dalla circostanza che l'imputato ebbe precisa e personale contezza della provenienza delittuosa del biglietto musicale sottratto alla p.o., avendo assistito alla sua illecita sottrazione ad opera dei responsabili della rapina per come comprovato dalle concordanti fonti di prova indicate in sentenza. Quanto al secondo motivo, la censura risulta riproduttiva di profili già vagliati dal giudice del merito e disattesi con congrua motivazione. L'assenza di resipiscenza nella restituzione del biglietto e la gravità del fatto rende pienamente congrua la pena inflitta (peraltro contenuta) e la motivazione posta a sostegno della sua determinazione, nell'ambito di una valutazione propria del giudice del merito che, se correttamente esercitata come nel caso in esame - si sottrae al sindacato di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI A OLLI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS Ike>1 DEPOSI TATA 1 IN CANCEU_FRI