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Ordinanza — n. 13549/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13549/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13549/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGAREN EUGENIO nato a PINEROLO il 22/11/1977 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 18/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 08/02/2019, nei confronti di LAGAREN EUGENIO in relazione al reato di cui all'art. 707 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e in particolare inosservanza del principio di legalità e del divieto di analogia in malam partem con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta riproduttivo di profili giuridici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, il quale risulta avere fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte secondo cui in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il martelletto frangivetro costituisce strumento atto ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l'attitudine all'effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso proprio (Sez. 2, sentenza n. 17428 del 09/03/2015, Rv. 263758). La funzionale riconducibilità dell'oggetto de quo alla categoria degli strumenti atti a forzare definiti come "offendicula" soddisfa pienamente i requisiti di tipicità di fattispecie, in ordine alla chiara formulazione del precetto penale e della sua intellegibilità da parte dei soggetti destinatari, con esclusione, di conseguenza, del richiamato principio di legalità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere stensore GIO RIO LJ Il Presidente ANNA MARIADE SANTIS ) DEPOSITATA

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13549/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 707 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e in particolare inosservanza del principio di legalità e del divieto di analogia in malam partem con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta riproduttivo di profili giuridici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, il quale risulta avere fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte secondo cui in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il martelletto frangivetro costituisce strumento atto ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l'attitudine all'effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso proprio (Sez. 2, sentenza n. 17428 del 09/03/2015, Rv. 263758). La funzionale riconducibilità dell'oggetto de quo alla categoria degli strumenti atti a forzare definiti come "offendicula" soddisfa pienamente i requisiti di tipicità di fattispecie, in ordine alla chiara formulazione del precetto penale e della sua intellegibilità da parte dei soggetti destinatari, con esclusione, di conseguenza, del richiamato principio di legalità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere stensore GIO RIO LJ Il Presidente ANNA MARIADE SANTIS ) DEPOSITATA

Parole chiave

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oggetto pericoloso porto abusivo di armi abuso di materiali esplosivi e articoli pirotecnici restrizioni accessorie infrazione alla legge sulle armi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGAREN EUGENIO nato a PINEROLO il 22/11/1977 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 18/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 08/02/2019, nei confronti di LAGAREN EUGENIO in relazione al reato di cui all'art. 707 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e in particolare inosservanza del principio di legalità e del divieto di analogia in malam partem con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta riproduttivo di profili giuridici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, il quale risulta avere fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte secondo cui in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il martelletto frangivetro costituisce strumento atto ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l'attitudine all'effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso proprio (Sez. 2, sentenza n. 17428 del 09/03/2015, Rv. 263758). La funzionale riconducibilità dell'oggetto de quo alla categoria degli strumenti atti a forzare definiti come "offendicula" soddisfa pienamente i requisiti di tipicità di fattispecie, in ordine alla chiara formulazione del precetto penale e della sua intellegibilità da parte dei soggetti destinatari, con esclusione, di conseguenza, del richiamato principio di legalità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere stensore GIO RIO LJ Il Presidente ANNA MARIADE SANTIS ) DEPOSITATA