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Ordinanza — n. 13544/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13544/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13544/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MICCO NAZARENO nato a NAPOLI il 12/09/1984 VELOTTI SALVATORE nato a NAPOLI il 17/07/1991 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRrrTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 09/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 22/02/2013, nei confronti di DE MICCO NAZZARENO, VELOTTI SALVATORE, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 628, co. 1 e 3 n. 1 CP Propone ricorso per cassazione il difensore di De Micco Nazzareno, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. Propone altresì ricorso per cassazione il difensore di Velotti Salvatore deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in oridne agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Propongono ricorso personalmente anche entrambi gli imputati con distinti atti, lamentando l'inosservanza della legge penale con riguardo alla mancata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Tanto premesso, tutti i ricorsi proposti sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate: 1) i ricorsi proposti personalmente dagli imputati sono inammissibili. Il ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile se proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). 2) il ricorso proposto dal difensore di De Micco Nazzareno è inammissibile poiché il motivo è generico, non scandito da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; 3) il ricorso proposto dal difensore di Velotti Salvatore in punto di trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVAN IOLLI Il Presidente ANNA MARIA D

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 613 c.p, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13544/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628, co. 1 e 3 n. 1 CP Propone ricorso per cassazione il difensore di De Micco Nazzareno, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. Propone altresì ricorso per cassazione il difensore di Velotti Salvatore deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in oridne agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Propongono ricorso personalmente anche entrambi gli imputati con distinti atti, lamentando l'inosservanza della legge penale con riguardo alla mancata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Tanto premesso, tutti i ricorsi proposti sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate: 1) i ricorsi proposti personalmente dagli imputati sono inammissibili. Il ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile se proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). 2) il ricorso proposto dal difensore di De Micco Nazzareno è inammissibile poiché il motivo è generico, non scandito da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; 3) il ricorso proposto dal difensore di Velotti Salvatore in punto di trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVAN IOLLI Il Presidente ANNA MARIA D

Parole chiave

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ripetizione delle spese spese di ripristino ripetibili per spese legali azione di risarcimento del danno riscossione di pene pecuniarie risarcimento per atto illecito
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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MICCO NAZARENO nato a NAPOLI il 12/09/1984 VELOTTI SALVATORE nato a NAPOLI il 17/07/1991 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; RITENUTO IN FATTO E IN DIRrrTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 09/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 22/02/2013, nei confronti di DE MICCO NAZZARENO, VELOTTI SALVATORE, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 628, co. 1 e 3 n. 1 CP Propone ricorso per cassazione il difensore di De Micco Nazzareno, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. Propone altresì ricorso per cassazione il difensore di Velotti Salvatore deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in oridne agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Propongono ricorso personalmente anche entrambi gli imputati con distinti atti, lamentando l'inosservanza della legge penale con riguardo alla mancata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Tanto premesso, tutti i ricorsi proposti sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate: 1) i ricorsi proposti personalmente dagli imputati sono inammissibili. Il ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile se proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). 2) il ricorso proposto dal difensore di De Micco Nazzareno è inammissibile poiché il motivo è generico, non scandito da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; 3) il ricorso proposto dal difensore di Velotti Salvatore in punto di trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore GIOVAN IOLLI Il Presidente ANNA MARIA D