Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13543/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13543/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARONI GIUSEPPE nato a ANCONA il 28/08/1958 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 349 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 349 cod.pen; Ordinanza — n. 13543/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 349 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente confisca del veicolo a motore divieto di condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione alle norme della circolazione abuso della licenza e delle targhe
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARONI GIUSEPPE nato a ANCONA il 28/08/1958 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 349 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado, con motivazione immune da censure e pertanto incensurabile in questa sede, ha ritenuto dimostrato, sulla scorta del testimoniale che l'imputato, custode dell'autovettura sottoposta a fermo amministrativo, aveva rimosso il sigillo posto sul parabrezza e riposto all'interno ed aveva percorso Km. 10 (cfr. pag. 1). Considerato che se il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui Integra il reato di cui all'art. 349 cod. pen. l'asportazione dei sigilli dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo a norma dell'art. 214 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Sez. 3, n. 45569 del 11/04/2018, Rv. 273949 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consiglit nsore Il P