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Ordinanza — n. 13536/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13536/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13536/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NGOME .JOSSE MARIA nato a LIBREVILLE( GABON) il 01/07/1989 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie là dove i giudici del merito hanno rilevato il precedente giudiziario specifico e recente (arresto nello stesso anno) e le dichiarazioni dell'acquirente su precedenti acquisiti si veda, in particolare, pag. 2).

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 13536/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno procedimento antisovvenzioni prestazioni complementari retroattive sussidio di ammortamento contribuzione alle spese di cura
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NGOME .JOSSE MARIA nato a LIBREVILLE( GABON) il 01/07/1989 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie là dove i giudici del merito hanno rilevato il precedente giudiziario specifico e recente (arresto nello stesso anno) e le dichiarazioni dell'acquirente su precedenti acquisiti si veda, in particolare, pag. 2).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consicjj etensore Il Presidente