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Ordinanza — n. 13527/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13527/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI RICCARDO nato a VENOSA il 07/04/1950 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell'applicazione dell'istituto della continuazione in relazione alla contestazione di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo diverso (cocaina/eroina e hashish/marijuana) commessa il 14/02/2020, è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13527/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo diverso (cocaina/eroina e hashish/marijuana) commessa il 14/02/2020, è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione genere dell'infrazione infrazione qualificata LStup pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI RICCARDO nato a VENOSA il 07/04/1950 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell'applicazione dell'istituto della continuazione in relazione alla contestazione di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo diverso (cocaina/eroina e hashish/marijuana) commessa il 14/02/2020, è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito.

Si rammenta, al riguardo, che per effetto della pronuncia di incostituzionalità n. 34 del 2014, le condotte di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, appartenenti a tabelle diverse, integrano le ipotesi delittuose di cui al comma 1 e 4 dell'art. 73 cit., da cui la corretta applicazione del regime del reato continuato. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la corretta della motivazione in relazione all'affermazione del reato di cui all'art. 10 della legge 497/74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto micidialità delle bombe carta, su cui vi è congrua motivazione cfr. pag. 9, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito;

Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e l'art. 10 della legge n. 497/74, è manifestamente infondato in presenza di congrua motivazione della corte territoriale che ha escluso, attesa l'eterogeneità dei reati, il medesimo disegno criminoso, ovvero l'ideazione originaria dei due distinti reati (cfr. pag. 13). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consiij estensore