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Ordinanza — n. 13522/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13522/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUOZZO ANTONIO nato a ROMA il 03/09/1982 avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di ROMA Vdato avviso_alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato a Suozzo Antonio, la pena concordata con il P.M., di anni tre di reclusione e C 14.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato Suozzo Antonio lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorso è inammissibile per una duplice ragione: perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., e perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13522/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato a Suozzo Antonio, la pena concordata con il P.M., di anni tre di reclusione e C 14.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato Suozzo Antonio lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorso è inammissibile per una duplice ragione: perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., e perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1

Parole chiave

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allegazione tardiva degli elementi fattuali deposizione testimoniale inattendibile testimonianza non circostanziata accertamento inesatto dei fatti allegazioni fattuali non credibili allegazioni contraddittorie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUOZZO ANTONIO nato a ROMA il 03/09/1982 avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di ROMA Vdato avviso_alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato a Suozzo Antonio, la pena concordata con il P.M., di anni tre di reclusione e C 14.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato Suozzo Antonio lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorso è inammissibile per una duplice ragione: perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., e perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1