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Ordinanza — n. 13521/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13521/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13521/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANICO MASSIMO nato a CASARANO il 25/11/1972 avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la nullità della notificazione dell'avviso di udienza, ex art. 177 cod.proc.pen., e della sentenza di applicazione di pena emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Lecce, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Morello, Rv. 269072 - 01).

Regesto Legislator

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art. 177 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13521/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente non deduce gli unici vizi deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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remissione della pena procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia attenuazione libera della pena revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena decreto di non luogo a procedere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANICO MASSIMO nato a CASARANO il 25/11/1972 avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la nullità della notificazione dell'avviso di udienza, ex art. 177 cod.proc.pen., e della sentenza di applicazione di pena emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Lecce, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Morello, Rv. 269072 - 01).

Rilevato che il ricorrente non deduce gli unici vizi deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbrai