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Ordinanza — n. 13519/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13519/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENTOLA MARIO nato a NAPOLI il 22/05/1979 GALLO RAFFAELE nato a CASERTA il 05/12/1996 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il comune motivo di ricorso nell'interesse di Ventola Mario e Gallo Raffaele, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13519/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Parole chiave

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grave eccesso di velocità violazione della precedenza infrazione privilegiata peggioramento di uno stato anteriore guida nonostante revoca della patente donazione a causa di morte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENTOLA MARIO nato a NAPOLI il 22/05/1979 GALLO RAFFAELE nato a CASERTA il 05/12/1996 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il comune motivo di ricorso nell'interesse di Ventola Mario e Gallo Raffaele, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Correttamente la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento del fatto di lieve entità dando rilievo al dato organizzativo dell'attività illecita svolta in pieno giorno con suddivisione dei ruoli nel Parco Verde di Caivano, nota piazza di spaccio, e alla reiterazione dell'attività illecita, alla capacità diffusiva occupando una vera e propria "piazza di spaccio" (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01). La motivazione corretta in diritto è anche genericamente censurata da ricorrenti là dove (ricorso Gallo) deduce la compatibilità della fattispecie di cui al comma 5 con lo svolgimento dell'attività illecita in una piazza di spaccio, contrariamente alla giurisprudenza dominante, e (ricorso Ventola) evidenzia la risalenza nel tempo dei precedenti penali.

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021 Il Consig95re nsore Il Pre