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Ordinanza — n. 13518/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13518/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMED HATEM nato il 13/05/1970 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 99 cod.pen. è inammissibile in quanto il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Regesto Legislator

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art. 99 cod.pen; Ordinanza — n. 13518/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod.pen. è inammissibile in quanto il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti criminalità persistente riesame dell'entità pena revisione in materia penale motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMED HATEM nato il 13/05/1970 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 99 cod.pen. è inammissibile in quanto il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto (cfr. pag. 2). Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dai numerosi precedenti penali specifici e dalla circostanza che il reato giudicato e commesso nel 2014 era stato commesso a breve distanza dall'espiazione della pena per il reato commesso nel 2013, da cui ha tratto elementi per ritenere che il predetto sia stabilmente inserito nel modo del traffico stupefacenti e dunque maggiore sia la sua pericolosità.

La motivazione è congrua e aderente ai principi fissati con la sentenza S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie nel dato il giudice del merito ha dato rilievo ai precedenti penali specifici (si veda, in particolare, pag. 2).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consigli re ensore Il