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Ordinanza — n. 13517/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13517/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDU HAMI OSMAN BUSH nato il 21/05/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie avendo il giudice del merito, a fronte della incensuratezza che da sola non rileva, evidenziato la professionalità dell'agire, le modalità dell'azione (spaccio di giorno sulla pubblica via di diverse tipologie di sostanze stupefacente. Motivazione che non appare manifestamente illogica. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata osservanza dell'obbligo di motivazione sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, allorchè la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il ConsiQIieié etensore Il Presi

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13517/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Motivazione che non appare manifestamente illogica. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata osservanza dell'obbligo di motivazione sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, allorchè la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il ConsiQIieié etensore Il Presi

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti ripetute infrazioni stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti violazione qualificata della legge sugli stupefacenti imputazione per reati di stupefacenti autore di reati di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDU HAMI OSMAN BUSH nato il 21/05/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie avendo il giudice del merito, a fronte della incensuratezza che da sola non rileva, evidenziato la professionalità dell'agire, le modalità dell'azione (spaccio di giorno sulla pubblica via di diverse tipologie di sostanze stupefacente. Motivazione che non appare manifestamente illogica. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata osservanza dell'obbligo di motivazione sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, allorchè la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il ConsiQIieié etensore Il Presi